La complessa gestione delle polizze collettive post IDD

Il contesto regolamentare in cui si muovono gli operatori quando si parla di polizze collettive è tutt'altro che di facile gestione e comprensione, persino all'interno del settore: di qui, l'importanza di un'attenta analisi, caso per caso, sia delle collettive già esistenti sia di quelle in previsione per il futuro

Alessandro Bugli

Con la modifica del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) per mezzo del decreto n. 68/2018 di recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa - IDD (2016/97/UE) e dei rispettivi Regolamenti delegati nn. 40 e 41 IVASS vengono a essere modificate sensibilmente le regole valide in materia di polizze collettive.

Volendo rinvenire nel Codice Civile una regola dedicata all’argomento, non si può che fare riferimento all’art. 1891 c.c. per cui: “Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato …”. La regola, valida indifferente per polizze individuali e collettive, è relativa al caso di distinzione soggettiva tra contraente e assicurato; il primo, soggetto chiamato all’adempimento degli obblighi contrattuali (salvo quelli propri dell’assicurato, ad esempio l’avviso di sinistro) e il secondo, soggetto portatore dell’interesse ad assicurarsi e che, in questo caso, non abbia partecipato direttamente alla contrattazione.

Alternativa parziale alla generale disciplina del contratto a favore di terzi (di cui all’art. 1411 c.c.), la contraenza per altri o per conto di chi spetta e, in dettaglio, il fenomeno delle polizze collettive (quelle per cui a fronte di un’unica contraenza si registrano diversi rischi assicurati riferibili a soggetti diversi tra loro) trova sempre maggiore diffusione sul mercato delle assicurazioni.

Lo strumento è particolarmente utilizzato nel settore dei cosiddetti employee benefit (contratti dal datore di lavoro o da un ente previdenziale o di sanità integrativa), ma anche nella distribuzione organizzata per settori quali, ad esempio, quelli dell’automotive, dove un istituto di credito contrae una o più soluzioni assicurazioni collettive nell’interesse della propria clientela finanziata e intermediata per il tramite delle concessionarie di autoveicoli.

Che dietro al fenomeno delle polizze collettive non si celasse solo e sempre la mera esigenza di contrarre in una sola operazione assicurativa più esigenze di copertura, bensì fenomeni di vera e propria distribuzione assicurativa remunerata di polizze altrimenti vendute in forma individuale, era ben consapevole l’Istituto di Vigilanza – IVASS (allora, ISVAP), quando introdusse l’art. 3.3 del Reg. 5 (ora Reg. 40 IVASS) nell’Ordinamento. La disposizione, nella sua formulazione vigente prevede che: “Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso”. Sul perché sia da considerarsi “distributore” assicurativo (come tale da iscriversi al Registro ex art. 109 del Codice delle Assicurazioni, salvo le conseguenze penali del caso, ex art. 305 del medesimo Codice) un contraente collettivo di polizza con premio a carico (diretto o indiretto) a carico dei singoli assicurati e per cui percepisca un compenso, ISVAP (oggi IVASS) ebbe a chiarire che: “Le polizze collettive, come utilizzate nella prassi, fuoriescono dal disposto dell’art.1891 c.c., non integrando una tipologia di contratti per conto altrui, ma una vera e propria intermediazione, con obbligo di pagamento del premio a carico del cliente (acquirente del bene o del servizio) e percezione di un compenso da parte del “contraente”. Quanto al richiamo al presunto contrasto con l’art. 1891, comma 4, c.c., il quale ammetterebbe il carattere oneroso delle polizze in questione, si osserva che la norma codicistica si riferisce a polizze stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente anticipa il premio, con conseguente copertura del rischio e correlato diritto a recuperare la somma anticipata a titolo di premio nonché le eventuali spese dirette, senza prevedere in alcun modo un corrispettivo a favore del contraente”.

Descritta, in estrema sintesi, la varietà di opzioni contrattuali e di cause giuridiche che fanno da sfondo alle polizze collettive (fenomeno variegato e non riassumibile in pochi e semplici canoni interpretativi, secondo l’insegnamento della stessa IVASS - si veda risposta 1 al quesito 388 di cui al regolamento 40 IVASS) si tratta di tentare descrivere le regole generali di informativa valide per questo particolare tipo di polizze.

Per cominciare, senza che esista un supporto regolamentare in questi termini, per comprendere la portata dell’art. 66 del Regolamento 40, puntualmente dedicato alle regole di distribuzione in materia di polizze collettive, è necessario distinguere tra:

  1. Polizze collettive “aperte” (ad adesione), per cui a fronte di una contraenza collettiva (v. art. 2, comma 1, lett. a, del Reg. 40 IVASS) si possa registrare la presenza di aderenti a valle da intendersi come: “Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio”;
  2. Polizze collettive “chiuse” o “tradizionali”, per cui a fronte della medesima contraenza collettiva non sia richiesta alcuna manifestazione di volontà dell’assicurato o di altro soggetto di “usufruire” della garanzia assicurativa, risultando l’assicurato stesso garantito per il sol fatto della stessa stipula della collettiva (un esempio può essere quello del genitore che assicuri la propria famiglia o il datore che intenda assicurare per gli infortuni tutta la propria platea di dipendenti).

Nel primo caso (lett. a), l’aderente – salvo per qualche limitazione di informativa (pur nei dubbi che si diranno) – dovrà essere giustamente trattato alla stregua di un vero e proprio contraente, mentre nel secondo caso (lett. b) si avrà un’attenuazione graduata di tali obblighi, nel rispetto di un principio di proporzionalità (si veda la risposta IVASS n. 2 al quesito 388 negli esiti della pubblica consultazione del Regolamento 40 IVASS).

Tutto quanto premesso, in questa prima puntata, proviamo a tratteggiare questi obblighi. Secondo l’art 66 del Reg. 40 IVASS:

“(Contratti in forma collettiva)

1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.

2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.

3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi”.

Non accessibile e di immediata intelligibilità per tutti, l’art. 66 sembra quindi delineare tre diverse ipotesi:

  1. Polizze collettive ad adesione (con aderente che, per definizione, decida di fruire espressamente della copertura e sostenga, direttamente o indirettamente, il pagamento del premio). In questo caso, gli incombenti da compiersi verso il contraente sono (quasi) integralmente da esercitarsi anche nei confronti dell’aderente. Ci si potrà valere in tal senso del contraente, fermo – secondo l’interpretazione autentica di IVASS (si veda il riscontro a quesito 312 degli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40) – “il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo, di cui il distributore è responsabile”. In sostanza, il distributore non si potrà dire liberato dagli obblighi di informativa e di valutazione delle richieste e esigenze dell’aderente per il sol fatto di aver delegato contrattualmente il compito al contraente collettivo. Altrettanto interessante comprendere la necessità di consegnare all’aderente i moduli conformi agli allegati 3 e 4 del Regolamento 40 (ex 7A e 7B del Reg. 5 ISVAP). Sebbene gli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40 IVASS diano per scontato l’obbligo di consegna (v. riscontro IVASS a quesito 312 per cui: “Con riferimento alle polizze collettive, si precisa che , per effetto della nuova formulazione dell’articolo 66, l’informativa precontrattuale da rendere all’aderente, che comprende anche l’Allegato 4, può essere consegnata dal distributore anche mediante la collaborazione del contraente”), la lettura sembra porsi in pieno contrasto con quanto già avveniva con il precedente Reg. 5 ISVAP (come modificato sul punto dal provvedimento 2720/2009 che aveva escluso la consegna del modello 7A e 7B in caso di polizze collettive) e con la stessa lettera del Regolamento 40 che richiama solo l’art. 56, comma 3, lett. b e non la lettera a (riferita all’allegato 4, ex 7B) e il comma 2 (riferito all’allegato 3, ex 7A). Quale la ragione di una simile specificazione, potendosi diversamente fare riferimento all’art. 56 nella sua integralità? L’argomento letterale offerto da IVASS non parrebbe quindi coerente con lo stesso testo da lei licenziato e in linea con la precedente esperienza di mercato. Stando quindi al testo del regolamento, certo l’obbligo di consegna dell’informativa precontrattuale e contrattuale all’aderente, non parrebbe necessaria la consegna dei detti allegati 3 e 4, pena la non comprensibilità della limitazione detta di richiamo normativo da parte dell’art. 66 del Reg. 40. 

 

  1. Per le polizze collettive ad adesione che prevedono un’assicurazione accessoria a un prodotto o servizio e per cui l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, l’aderente deve ricevere solo il DIP e il DIP aggiuntivo (ferma la possibilità di riceve le condizioni di assicurazione su richiesta in applicazione della diversa disposizione contenuta nell’art. 9, comma 4 del Reg. 41 IVASS per cui: “Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa”). Si deve ritenere che il caso attenga comunque all’ipotesi in cui l’assicurato, oltre a manifestare espressamente la propria volontà di valersi della copertura, sostenga direttamente o indirettamente il premio per assicurarsi. Lascia deporre in tal senso l’utilizzo del lemma “aderente” (colui che decide e paga secondo la definizione regolamentare) e il riferimento all’importo massimo di euro 100 da contrapporsi alla terza casistica (si veda il comma 3) che si va a descrivere e relativa all’assenza di onere economico in capo all’assicurato. L’interpretazione è confermata da IVASS negli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40 nella risposta al quesito 399 e 400.

 

  1. Nel caso di collettive in cui gli assicurati non sostengono neppure in parte l’onere di pagamento del premio, questi avranno diritto a ricevere le condizioni di assicurazione e le credenziali per l’accesso all’home insurance. Con riferimento al mancato pagamento del premio, non viene richiamata la locuzione “direttamente e indirettamente” utilizzata per la definizione di “aderente”, lasciandosi il dubbio che la disposizione possa trovare applicazione anche per i casi in cui, sebbene l’assicurato non sostenga direttamente il pagamento del premio, finisca per sopportarne indirettamente il costo, ad esempio, all’interno di un più generale pacchetto di servizio misto assicurativo e non. La questione non è di poco conto nel settore dell’esternalizzazione di soluzioni sanitarie integrative dove, normalmente, gli assicurati dal fondo sanitario contraente non sono chiamati direttamente al pagamento del premio, ma solo al pagamento della quota associativa o del piano sanitario. In questo caso può dirsi giustificata la semplice comunicazione del diritto a ricevere le condizioni di assicurazione o la loro consegna, senza ricorrere al set informativo di cui agli artt. 10 e 27 del Reg. 41 IVASS? La risposta sembra doversi dare in senso affermativo, stante il dettato letterale della disposizione, apparentemente scritto per ridurre gli obblighi di consegna documentale nei casi in cui il premio sia sostenuto direttamente dal contraente nei confronti dell’impresa, salvo suo diritto ex art. 1891, comma 4, c.c. di recuperarlo verso l’assicurato. In questo senso si legga analogicamente e nuovamente e a contrario l’indicazione di ISVAP al tempo degli esiti di cui alla pubblica consultazione dell’allora regolamento 5 per cui si chiariva che la ricomprensione nell’ambito dell’intermediazione assicurativa non parrebbe dover riguardare quei contraenti che sostengano in proprio il pagamento del premio e ne recuperi l’importo: “Quanto al richiamo al presunto contrasto con l’art. 1891, comma 4, c.c., il quale ammetterebbe il carattere oneroso delle polizze in questione, si osserva che la norma codicistica si riferisce a polizze stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente anticipa il premio, con conseguente copertura del rischio e correlato diritto a recuperare la somma anticipata a titolo di premio nonché le eventuali spese dirette, senza prevedere in alcun modo un corrispettivo a favore del contraente”. Il tutto altresì in linea con l’impostazione di IVASS (riscontro a quesito 390 negli esiti della pubblica consultazione del Reg. 40) per cui “L’aderente che sostiene il pagamento del premio ha diritto alla piena tutela delle esigenze assicurative e alla completezza dell’informativa precontrattuale e contrattuale”, con la conseguenza che se ciò non avvenga (con qualche dubbio sul fatto che la tutela non debba estendersi anche al caso di pagamento indiretto, nei termini detti, pur con le difficoltà applicative del caso date dall’individuare quando effettivamente si possa trattare di rimborso “indiretto”) si potranno contenere gli obblighi di informativa e consegna documentale. Proprio su quest’ultima previsione si pone poi il tema di comprende se la previsione riguardi le sole polizze collettive “aperte” (ad adesione, qui gratuita, stante il richiamo al contenuto del modulo di adesione) o anche quelle “chiuse”, non comprendendosi diversamente l’ipotesi descritta nell’art. 9, comma 4, del Reg. 41, sopra richiamato, dedicato alle polizze collettive e non oggetto di rinvio da parte dell’art. 66 per cui: “Gli assicurati hanno diritto di richiedere all’impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa”. Se la disposizione ha un significato, deve ritenersi che l’art. 66 non contempli e regoli tutte le ipotesi di polizze collettive esistenti, riferendosi allora l’art. 9 richiamato al caso delle vere e proprie polizze “chiuse” dove l’assicurato, oltre a non sostenere l’onere relativo al pagamento del premio, non è libero nemmeno di decidere se assicurarsi o meno. Accolta questa lettura: l’art. 66 comma 3 del Reg. 40 troverebbe applicazione per le polizze comunque ad adesione (pur se gratuite) con conseguente diritto dell’assicurato a ricevere sia condizioni di assicurazione che credenziali dell’home insurance (salva l’applicazione delle previsioni di eccezione di cui all’art. 45 del Reg. 41, di cui la lettera ‘e’ del comma 1 pone più di un dubbio di coordinamento, escludendo la necessità dell’home insurance per le polizze accessorie a beni e servizi di costo inferiore ai 100 euro, trovandoci nel caso che ci occupa per definizione di fronte a polizze ad adesione gratuita; in conseguenza il limite di premio non potrà che essere riferito al costo sostenuto dal contraente collettivo per ogni singola adesione) mentre l’art. 9, comma 4, del Reg. 41, solo per i casi di polizze oltre che oltre ad essere gratuite non prevedono alcuna adesione da parte dei singoli interessati.

Lasciando a un secondo momento il tema della polizze collettive cosiddette tailor made e la loro gestione, pare chiaro che il contesto regolamentare in cui ci si muove è tutt’altro che di facile intelligibilità degli operatori e impone un’attenta analisi caso per caso delle collettive esistenti e che si ha in animo di strutturare per il futuro.

Alessandro Bugli, Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan - Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

30/1/2019

 
 
 

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