Opzione donna e APE sociale non vanno in pensione

Il rinnovo di "opzione donna" e di APE sociale è la principale novità in materia di pensioni contenuta nello schema di Legge di Bilancio per il 2021: in cosa consistono, a chi si rivolgono e quali sono i requisiti per accedere a queste due misure di pensionamento anticipato

Michaela Camilleri

Lo schema della Legge di Bilancio consegnato dal Governo in Parlamento prevede la proroga anche per il 2021 di due provvedimenti di pensionamento anticipato: “opzione donna” e APE sociale. Si tratta di misure sperimentali, il cui rinnovo - salvo modifiche in corso di esame parlamentare - è previsto per un ulteriore anno. 

 

Opzione donna

L’articolo 60 dello schema della Legge di Bilancio per l’anno 2021 estende la possibilità di fruizione di “opzione donna” alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto. La norma, modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019, prevede che il diritto all’anticipo pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 unanzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le dipendenti del settore pubblico o privato) e a 59 anni (per le autonome)

Si tenga conto che i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre è prevista una “finestra” temporale di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, trascorsa la quale decorre il trattamento pensionistico. Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la norma posticipa al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico. In questo caso specifico, si applica la speciale disciplina delle finestre, secondo cui la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno.

Ripercorrendone brevemente il percorso normativo [1], “opzione donna” è stata introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevedeva la possibilità per le lavoratrici che avessero maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione di optare per il sistema di calcolo contributivo integrale. Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dal 2012, dopo l’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero, che ha inasprito i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur accettando una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere a un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (le cosiddette finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Il suddetto termine del 31 dicembre 2018 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, c. 476, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020).

 

APE sociale

L’articolo 61 del citato schema proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale. Si tratta di un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che abbiano raggiunto i 63 anni d’età anagrafica, possano far valere almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per chi svolge attività gravose) e si trovino in una condizione di particolare tutela individuata dal legislatore. Possono, infatti, accedere all’APE diverse categorie di soggetti: i disoccupati involontari (licenziati) che abbiano esaurito integralmente la prestazione per disoccupazione o mobilità da almeno 3 mesi; caregivers, ossia i soggetti che assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) e, dal 2018, anche un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; gli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni sanitarie, almeno pari al 74%; i lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, attività considerate particolarmente “gravose”, quali ad esempio operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia, conduttori di mezzi pesanti e camion, ma anche professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche o ospedaliere con lavoro organizzato in turni e professori di scuola pre-primaria.

L’APE sociale si concretizza in un sussidio di accompagnamento alla pensione, interamente a carico dello Stato, calcolato sulla base della rata di pensione spettante al momento dell’accesso alla prestazione entro un tetto di 1.500 euro lordi per 12 mensilità e non rivalutabile in base dall’inflazione. L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro, ferma restando la possibilità di cumulare l’assegno pensionistico così ottenuto con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 (4.800 euro lordi annui nel caso di lavoro autonomo). L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito o con l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (la cosiddetta “rottamazione negozi”). Il diritto all’APE decade invece nel caso il beneficiario raggiunga nel frattempo i requisiti per un trattamento pensionistico diretto.

Volendo, anche in questo caso, ricostruire i passaggi normativi che si sono nel tempo susseguiti [1], l'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dall'1 maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, la cui disciplina è stata successivamente modificata in maniera sostanziale dall'articolo 1, commi 162- 167, della L. 205/2017 (ad esempio, ampliamento della platea delle attività ritenute “gravose”, per le lavoratrici madri previsione di un ulteriore “sconto” di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni, etc.) 

Tabella 1 – Numero richieste per pensionamento anticipato al 30 settembre 2020                         Tabella 1 - Numero richieste per pensionamento anticipato al 30 settembre 2020
Fonte: INPS

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

7/12/2020


[1] Per approfondimenti normativi si veda l’appendice al Settimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

 
 

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