Pensioni, non solo Legge di Bilancio: tutte le novità per il 2021 (2)

In attesa di stabilire il destino di Quota 100, il prossimo anno non prevede grandi scossoni per la previdenza italiana: Legge di Bilancio, recenti sentenze e adeguamenti annuali lasciano però in eredità alcune importanti novità. Ecco un focus su importi e misura degli assegni per il 2021

Mara Guarino e Alessandro Pulcini

La Legge di Bilancio per il 2021, che sta concludendo proprio in questi giorni il suo iter di approvazione in Parlamento, prevede alcune novità anche in ambito pensionistico. Non molte, poiché l’anno corrente è stato avaro in tutto, escluso COVID-19. 

 

Part-time verticale e accesso alla pensione

Tornando alle novità della Legge di Bilancio per il 2021 merita poi di essere ricordata anche l’apertura all’utilizzo del part-time verticale ciclico: dal prossimo 1 gennaio l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, malgrado periodi non interamente lavorati, sarà cioè riconosciuta utile per il raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, alla sola condizione di aver ottenuto una retribuzione non inferiore al minimale stabilito dalla legge. 

L’introduzione in Legge di Bilancio di questo provvedimento si è resa necessaria per porre fine alle battaglie legali che contrapponevano l’INPS agli interessati-fruitori, con la prima che riconosceva solo i periodi effettivi di lavoro e i lavoratori che spingevano per un riconoscimento analogo al part-time orizzontale, sulla base dell’equiparazione piena del carico contributivo. Ragione per la quale la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini del diritto a pensione sia determinata rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo. Ulteriore vantaggio, probabilmente stabilito nella logica di “annacquare” i contenziosi già instaurati, è poi costituito dal fatto che il nuovo sistema potrà interessare anche i lavoratori con contratto a tempo parziale esauriti prima dell’1 gennaio, purché provvisti di idonea documentazione a supporto.

 


Pensioni d’oro, contributo di solidarietà e perequazione automatica

Non senza polemiche, la manovra finanziaria per il 2021 attua poi anche i contenuti della recente sentenza della Corte Costituzionale a proposito delle cosiddette pensioni d’oro, per le quali la Consulta ha dichiarato legittimi sia “il raffreddamento della perequazione” sia il “contributo di solidarietà”, del quale viene tuttavia ridotta la vigenza da 5 a 3 anni. Il contributo, articolato su un prelievo progressivo in 5 fasce a partire dagli assegni di importo superiore ai 100mila euro lordi l’anno, cesserà pertanto al 31 dicembre 2021, anziché al termine del 2023, così come previsto dalla normativa che lo aveva originariamente introdotto. 

Tabella 1 – Così la riduzione nel 2021

Tabella 1 - Pensioni d'oro, così la riduzione nel 2021

Fonte: INPS

D’altra parte, tuttavia, trova in parallelo conferma per l’intero triennio 2019-2021 il sistema di rivalutazione introdotto dalla legge 145/2018: un meccanismo – caratterizzato dall’applicazione dei 6 aliquote complessive, applicate sull’importo complessivo della pensione, e non sui diversi scaglioni – che si ricorda essere nella sostanza meno favorevole di quello previsto dalla legge 388/2000. 

Tenendo conto del fatto che, con la circolare 148 dello scorso 18 dicembre, l’INPS ha comunicato sia il tasso di inflazione definitivo per il 2020 sia quello previsionale per il 2021 (anticipati come di consueto da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze), nonché le relative modalità di applicazione, è già possibile tirare le somme sui contenutissimi aumenti previsti per il 2021. Nel dettaglio, il tasso di inflazione definitivo per il 2020 è risultato pari allo 0,5%, contro lo 0,4% applicato, ragione per la quale le pensioni 2021 interessate subiranno un incremento dello 0,1%: il “conguaglio” riferito alle somme non erogate sarà come di consueto applicato sull’assegno del mese di gennaio, che vedrà quindi i pensionati incassare anche gli arretrati maturati a credito; il tasso di inflazione previsionale per il 2021 si attesta invece allo 0%, il che implica l’assenza di ulteriori aumenti per l’anno in arrivo. 

Tabella 2 - Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020

                 Tabella 2 - Modalità  di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020

Fonte: INPS

Tradotto in pratica, se il conguaglio di inizio anno varrà, a seconda dell'assegno interessato, al massimo poche decine di euro, per effetto del tasso inflazione definitivo 2020 gli importi cresceranno stabilmente di circa 1-2 euro mensili. In ogni caso, ben poca cosa insomma. 

Nella stessa circolare, oltre a riportare le modalità di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda poi anche gli importi - da ritenersi ancora provvisori e riadeguati dove necessario – sia del trattamento minimo per il 2021 (515,58 euro – 6.702, 54 euro annui) sia di alcune delle principali prestazioni assistenziali erogate secondo le modalità previste dalla legge, come pensione sociale (379,33 euro – 4.931,29 euro annui) e assegno sociale (460,28 euro – 5.983,64 euro annui). Restano fisse le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (287,09 euro), mentre crescono dai 520,29 euro ai 522,1 euro del 2021 le indennità di accompagnamento. 

Mara Guarino, Itinerari Previdenziali 

Alessandro Pulcini, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

30/12/2020

 
 
 

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