2019, l'anno dei contratti semplici e chiari

Il 2019 è e sarà per il settore assicurativo un anno eccezionale, votato alla semplificazione del linguaggio e, più in generale, delle informazioni da rendere: il sentiero è tracciato, ma c'è ancora tanta strada da fare per allineare il modo di esprimersi dell'assicuratore e quello del cliente, tanto più se consumatore

Alessandro Bugli

La direttiva 2016/97/UE, più nota come IDD, a differenza della precedente IMD (2002/92/CE), ha imposto a tutti gli Stati membri di intervenire a livello normativo nazionale per garantire che i clienti (o potenziali tali) dei distributori di assicurazione possano avere accesso in modo “chiaro” e “non fuorviante” alle informazioni relative al servizio assicurativo.

In questo senso, si legga l’art. 23 della IDD per cui tutte le informazioni da rendere al cliente devono essere rese “in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente”. La stessa direttiva ha imposto, poi, che tutte le compagnie dell’Unione redigano un documento di sintesi (IPID; in Italia, DIP – documento informativo precontrattuale) il cui layout, la dimensione, i campi risposta da compilare e persino le icone di riferimento sono tassativamente fissate da un regolamento attuativo della IDD (si veda Reg. 2017/1469/UE). Passando in rassegna i contenuti del Regolamento, l’attenzione non può non cadere sull’art. 5 dello stesso, rubricato “linguaggio semplice”, per cui: “Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è redatto in un linguaggio semplice che faciliti al cliente la comprensione del contenuto e si concentra sulle informazioni fondamentali di cui il cliente ha bisogno per prendere una decisione informata. Sono evitati termini ed espressioni gergali”.

Linguaggio semplice e divieto di espressioni “gergali” (leggasi per “gergale”, linguaggio del “gergo”: cioè quello diverso da quello standard, per non farsi capire, o quello utilizzato da determinate categorie, qui - in primis – assicuratori e legali).

Nel recepire la IDD, l’Italia ha – tra l’altro – dato l’addio al vecchio “fascicolo informativo” (composto da: nota informativa, comprensiva del glossario; condizioni di assicurazione; modulo di proposta, ove previsto) per passare al set informativo (insieme di documenti separabili, così testualmente, dato da: DIP; DIP aggiuntivo; condizioni di assicurazione, comprensive del glossario; modulo di proposta, ove non previsto [???, per il refuso si veda l'art. 27 del Reg. 41]). Solo per i prodotti d’investimento assicurativi (IBIP’S), il set vede in luogo del DIP, il noto KID – key information documentTutte le regole di confezionamento della documentazione precontrattuale, oltre che nel Codice delle Assicurazioni, sono puntualmente dettate nel Reg. 41 IVASS, in vigore dal primo gennaio 2019.

Nel rispetto delle finalità di chiarezza di IDD, lo stesso Regolamento 41, all’art. 33 (“Semplificazione dei contratti”), dispone che: “L’impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire all’assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali”. Sebbene non sia del tutto chiaro che cosa si intenda con “la struttura dei contratti rispecchiala struttura dei documenti precontrattuali”, essendo normalmente il contratto (leggasi, la polizza), un simplo di una facciata o poco più che riporta un insieme di dati e richiama l’edizione del set informativo, la prima parte dell’articolo è molto chiara nel richiamare all’ordine gli operatori sulla necessità che i contratti siano “semplici e chiari”.

A ben vedere, però, la regola era già tale a partire dall’entrata in vigore dal Codice delle Assicurazioni. L’art. 166 del Codice, rimasto in naftalina, avrebbe già dovuto imporre di redigere contratti in modo chiaro (si veda l'art. 166: “Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente”). Sul fatto che i documenti precontrattuali fossero esaurienti, non è dato di dubitarne, lo sanno bene le foreste di tutto il mondo, più di un dubbio lo si può avere invece sulla loro chiarezza.

Ciò è tanto vero che la stessa Cassazione Civile (sezione III, n. 668/2016) aveva stigmatizzato la prassi dell’assicurativese inteso a giustificare un vecchio modus operandi per cui meno era chiara la polizza, più era semplice trovare un appiglio per non liquidare, il tutto con grave danno per la diffusione delle soluzioni assicurative e per il superamento di storici pregiudizi dell’utenza nell’effettiva alleanza tra assicuratore e assicurato. Si legge nella sentenza citata come: “Se dunque i compilatori della polizza offerta alla Italgasbeton, ed unilateralmente predisposta, adottarono soluzioni lessicali incerte od ambigue, imputent sibi, restando fermissimamente escluso che possano ricadere sull'assicurato le conseguenze della modestia letteraria o dell'insipienza scrittoria dell'assicuratore”. 

Così, ANIA insieme alle principali rappresentanze degli intermediari e dei consumatori, dietro sollecito dell’autorità di vigilanza sul settore (IVASS), aveva sentito l’esigenza di redigere un “decalogo” – linee guida - di comportamento per la redazione dei contratti (v. Contratti chiari e semplici, 6 febbraio 2018), al fine di orientare le imprese nella compilazione dei documenti assicurativi. Con sue lettere al mercato del 14 marzo 2018 e del 18 aprile 2018, IVASS ha imposto alle imprese vigilate e a quelle operanti in Italia in stabilimento o il libera prestazione di servizi di adeguarsi alle linee guida ANIA- Consumatori, dettando come termine: a) il primo gennaio 2019, per i prodotti di nuova commercializzazione; b) tutto il 2019, per quelli già in commercio.

La semplificazione del linguaggio andrà, poi, condotta di pari passo con la riduzione della mole di informazioni da rendere (eccezion fatta per quelle effettivamente essenziali), soprattutto nell’ambito – di continuo sviluppo – dell’instant insurance, dedicata a soddisfare rapidamente esigenze spesso contingenti, estemporanee o temporanee, per cui non solo il linguaggio, ma anche la struttura contrattuale dovrà essere smart per il potenziale cliente.

È quindi l’anno della rivoluzione?

Proviamo a fare un test (anonimo) su alcuni set informativi a mercato:

  1. Il DIP – documento informativo precontrattuale, che ai sensi del Reg. 1469/2017/UE (art. 3) non deve avere lunghezza superiore alle due facciate A4, massimo 3 pagine (ma con obbligo di giustificare all’Autorità, su richiesta, la ragione del supero del limite di 2 pagine), in alcuni casi raggiunge le 8/9 pagine (vero che il limite è per la versione stampata, ma se uno si scarica il set dal sito e lo stampa, l’effetto è comunque quello di diluire troppo le informazioni essenziali);
     
  2. Il DIP aggiuntivo di alcuni prodotti (documento con il compito di integrare le informazioni non presenti nel DIP, ma che dovrebbe essere creato con le stesse esigenze di sintesi e chiarezza; qui trattasi di un prodotto RC auto) è di 23 pagine – che sommato al DIP di 2 facciate, fa 25 – a fronte di 36 pagine di condizioni di assicurazione che, ridotte del glossario e delle tabelle B/M e allegati tecniche, diventano proprio 25. Insomma, le condizioni di assicurazione che dovrebbero riportare per esteso le regole del gioco sono della stessa lunghezza ed estensione dei documenti informativi precontrattuali. Il tutto con perdita di significato dell’avviso che deve campeggiare sulla prima facciata del DIP per indicare che le informazioni complete stanno altrove in altri documenti e di quella del DIP aggiuntivo per cui, sempre in questi termini: “Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto”; 
     
  3. Secondo la comune prassi di mercato, tipica dell’approccio “gergale”/leguleio di cui si è detto, le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze del contraente in fase precontrattuale (annullamento del contratto con perdita del diritto all’indennizzo o diritto di recesso con riduzione dell’indennizzo dovuto, a seconda che la dichiarazione scorretta o la mancata informazione sia consapevole o mossa da colpa grave o meno) sono in alcuni casi così descritte: “Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.”. In altri casi si legge: “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”. Un vero e proprio invito a comprarsi un codice civile; 
     
  4. Le stesse definizioni di glossario, per quanto corrette e fondate sulle esperienze passate, rendono difficilmente prendibile il perimetro della copertura. Questo accade per quasi tutti gli operatori di mercato. Ad esempio, sono considerate “cose particolari” nelle coperture “globale fabbricati”: “… cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili”;
     
  5. Per quanto corretto, sono normalmente esclusi da quasi tutte le garanzie danni (principalmente quelle infortuni e assistenza distribuite assieme alla RC auto), quelle derivanti da: “radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche”. Non sono normalmente coperti da polizza infortuni quelli conseguenti ad “atti temerari” dell’assicurato.

Insomma, c’è ancora tanto da fare per allineare il modo di esprimersi dell’assicuratore e quello del cliente (tanto più se consumatore), spesso inconsapevole della scelta effettuata o comunque non in condizione – anche leggendo – di comprendere il corretto perimetro di oggetto dell’assicurazione stipulata.

Quello che è certo è che, almeno sulla carta, però, l’intenzione di cambiare passo ci sia e, al vecchio consulente legale, si inizi a preferire o affiancare l’intervento di società specializzate nella “semplificazione” del linguaggio o di associazioni dei consumatori. Non si dimentichi che uno degli esercizi più importanti da compiere nella redazione e gestione della politica di prodotto (la POG – Product Oversight Governance, introdotta dall’art. 25 della IDD) è proprio il test di prodotto (v. anche art. 6 del Reg. delegato da IDD n. 2017/2358/UE). La coerenza del prodotto con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche dell’utenza target non può che passare anche dalla verifica della capacità della stessa di comprendere natura e portata dell’assicurazione e di consentirgli di esercitare puntualmente i propri diritti e doveri contrattuali. Il tutto è confermato dalle linee guida ANIA – Consumatori che impongono di dare atto nella POG di aver vagliato semplicità e chiarezza del prodotto.

Non bastassero la commendevolezza del progetto e la necessità di cambiare passo, è proprio l’impianto sanzionatorio a fungere da stimolo al buon procedere, potendo la mancata “trasparenza” delle compagnie essere sanzionata da un minimo di 30.000 euro al 10% del fatturato, sempre ammesso che la regola possa trovare piana applicazione in caso di contratti non semplici e non chiari (essendo il giudizio sul punto non sempre agevole, in assenza di pregiudizi reali all’utenza). Dal punto di vista contrattuale, oltre al possibile risarcimento del danno cagionato all’utenza, resta poi valida la regola dell’art. 1370 del Codice Civile per cui: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”. 

Se il settore assicurativo riuscirà nell’esercizio di esemplificazione, il prossimo passo sarà quello di estenderlo anche a settori attigui e complementari: per cominciare, proprio il settore della consulenza legale, vittima primaria del gergalismo, dei troppi condizionali (pur dovuti) e di una voglia di aristocratica superiorità di lessico che spesso si traduce in tanti monicelliani nonsense.

Alessandro Bugli, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan 

27/5/2019

 
 
 

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