Il DIP aggiuntivo, come si valorizzano costi e provvigioni medie nelle polizze danni

Una questione solo apparentemente di dettaglio visto che il DIP aggiuntivo è ormai argomento centrale nell'operatività delle compagnie di assicurazione: in particolare, come operare la compilazione “Quali costi devo sostenere?” per le soluzioni assicurative danni? 

Alessandro Bugli e Stefano Centonze

Tema apparentemente di dettaglio. La modalità di compilazione del Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) per le garanzie assicurative vita e danni è divenuta argomento centrale nell’operatività delle compagnie di assicurazione in questo fine 2018. La scadenza del prossimo primo gennaio 2019, per l’entrata in vigore del Regolamento 41 IVASS e del nuovo set informativo (sostitutivo del fascicolo informativo), è alle porte.

Il 2019 sarà ricordato come l’anno delle necessarie “semplificazioni” contrattuali (obbligatorie per tutte le compagnie, per nuovi prodotti e per quelli già in commercio, secondo le linee guida ANIA – consumatori e art. 33 del Reg. 41 IVASS) e del passaggio alla nuova documentazione precontrattuale da consegnare alla potenziale clientela: il set informativo (composto di DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, e modulo di proposta, ove previsto, con variazioni sul tema per gli IBIP’s , dove il primo documento sarà il KID – key information document - e non il DIP ex regolamento 2017/1469/UE).

Questa breve nota si concentrerà sull’assicurazione dei rami danni, rimandando a un pezzo separato per il vita e gli IBIP’s. Nel tentativo di semplificare una materia ipertecnica e complessa (per definizione), il fascicolo informativo sarà “pensionato” in ragione del passaggio al set informativo in commento e che sarà composto da (v. art. 27 del Reg. 41 IVASS):

a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), da redigersi in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017;

b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).

c) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;

d) un modulo di proposta, ove non previsto [N.D.R. da leggersi, ragionevolmente, come “ove previsto”].

Il contenuto del DIP è fissato dalla normativa europea e le condizioni generali di assicurazione dovranno essere “semplificate” alla luce della lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 (e 18 aprile 2018 per le imprese con sede in altro Stato Membro UE). Qui concentreremo la nostra attenzione sul DIP aggiuntivo e, in dettaglio, sulle regole di corretta compilazione del campo “Quali costi devo sostenere?” per le soluzioni assicurative danni.

Nelle linee guida strutturate da IVASS per la compilazione (allegato 5 al Reg. 41 IVASS) si legge: “Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell’aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- costi di intermediazione specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili

- costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori i costi”.

Senza entrare nella controversa questione, avanzata da alcuni interpreti, dell’ “eccesso” di delega con cui IVASS avrebbe deciso di inserire un simile campo di risposta nel DIP aggiuntivo danni, a differenza (a quanto pare) del modello originariamente pensato dall’Istituto (si veda il documento di pubblica consultazione n. 3/2017), in apparente contrasto con le previsione del Codice delle Assicurazioni per cui (salvo che per assicurazioni RCA e CPI/PPI) non è dato di indicare la misura – pur se media – delle provvigioni percepite dagli intermediari, ma solo la “natura” (salvo che il costo graviti direttamente sul contraente e sia richiesto direttamente a quest’ultimo), si è deciso comunque di procedere in questi termini. 

Alla sollecitazione di alcuni stakeholder in fase di pubblica consultazione, IVASS ha risposto: “Il Regolamento prevede, al di fuori dei casi di polizze (individuali) connesse a mutui e a finanziamenti e del ramo R.C. auto, la disclosure dei costi medi e delle provvigioni medie nell’ambito della documentazione precontrattuale (DIP aggiuntivi), in linea di sostanziale continuità con il Regolamento 35/2010, che per costi e provvigioni medie prevedeva disclosure nell’ambito della Nota informativa in relazione al ramo vita (allegati 3 e 4 al Regolamento n. 35 del 2010). L’introduzione della disclosure di tali voci anche nei rami danni è stata fatta in ottica di tutela del contraente e di vigilanza sui prodotti. Non sono invece previsti obblighi di disclosure per costi e provvigioni effettivi”.

E così, salvi gli esiti di impugnazioni al TAR del Lazio, la disclosure delle provvigioni medie percepite dagli intermediari sembra una necessità anche per il ramo danni.

A questo punto, come operare per la compilazione del campo in commento?

1. I costi di intermediazione sembrano riferiti ai soli “intermediari” (non, quindi, ai distributori, con esclusione delle compagnie che operano tramite tecniche di vendita a distanza) e non dovrebbero essere oggetto di media con la provvigione “zero” applicata dalle compagnie in caso di vendita “diretta”. Pena un’edulcorazione dell’effettivo carico provvigionale medio nel caso in cui la polizza sia stata distribuita da un intermediario persona fisica o giuridica. Per le compagnie “dirette”, in assenza di altre indicazioni note del Regolatore, si consiglia di dare atto che la distribuzione avviene normalmente attraverso tecniche di comunicazione a distanza, senza costi di intermediazione, e che nel caso in cui si registri l’intervento di intermediari, la provvigione media riconosciuta a questi ultimi è pari a …

2. Secondo tema, il valore delle provvigioni medie deve essere dato in percentuale o in valore assoluto? L’un modo o l’altro van bene (a patto di indicare la percentuale sino al secondo decimale). A ben vedere, per logiche di trasparenza, la percentuale sembra meglio prestarsi al fine, tanto più se il premio di polizza sia variabile. Non essendo in condizione il contraente di confrontare un valore assoluto con il singolo premio, tanto più nei casi in cui il compenso per la rete sia contrattualmente pattuito in percentuale del premio di assicurazione

3. Come si rileva il dato del “costo” per i contratti già in commercio? Secondo il dettato delle scritture contabili dell’esercizio precedente (non necessariamente il bilancio, non sempre analitico in tal senso) e ragionevolmente non per “cassa” (cioè solo se gli stessi siano stati effettivamente corrisposti in corso d’anno), ma per competenza (cioè con riferimento all’effettiva insorgenza del debito verso la rete, anche per rateo o risconto). Diversamente prestandosi la rappresentazione a “elusioni” volte a onorare i debiti nei primi giorni dell’anno successivo a quello da prendere a riferimento

4. Se la provvigione media fosse ben più elevata rispetto a quella del singolo intermediario, si può creare un DIP aggiuntivo (e, quindi, un set informativo ad hoc) per rappresentare la provvigione puntuale del singolo intermediario? La risposta di IVASS è affermativa (quesito 287 della pubblica consultazione del Reg. 41 IVASS): “Si conferma che in caso di prodotto collocato da diversi intermediari della stessa rete distributiva ma con costi di intermediazione differenti sia possibile predisporre DIP aggiuntivi diversi”;

5. E per i prodotti di nuova commercializzazione? Risponde IVASS: “Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili”. La mancata valorizzazione di rappels e partecipazione agli utili sembra limitata solo ai prodotti di nuova commercializzazione, pur nella difficoltà di riferire l’esclusione a questi ultimi o a tutti i prodotti. Volendo opinare il contrario, che senso avrebbe escludere rappels o partecipazioni agli utili già riconosciuti alla rete nell’esercizio precedente? Pena fenomeni elusivi con cui sarebbe banale sostituire alla provvigione puntuale per polizza un compenso a soglia (ampiamente prevedibile) per evitare di valorizzare i compensi in DIP aggiuntivo per l’anno a venire.

6. Per come pensato, il modello di DIP aggiuntivo dovrà dare atto delle provvigioni riconosciute nell’esercizio precedente, così che si dovrà aggiornare il set informativo su base almeno annuale, pena la violazione degli obblighi di disclosure.

7. Un ultimo profilo di incertezza sorge in merito ai prodotti comprensivi di più garanzie differenti, alcune delle quali opzionali. Ai fini del calcolo del valore medio sembra preferibile utilizzare anche la componente dei costi connessi al collocamento delle coperture facoltative. Ciò sembra suggerito dalla stessa struttura del DIP aggiuntivo (in specie, quello per la RC Auto), dove, ad una descrizione dettagliata e separata di tutte le componenti assicurative (obbligatorie, con relative estensioni con o senza aumenti di premio; facoltative), fa da contraltare un “box” finale che dovrebbe parrebbe dover essere sintetizzato il costo medio di tutto quanto indicato prima nel documento. La stessa assenza di indicazioni regolamentari e il fatto che per i prodotti già in commercio si richieda una verifica su costi realmente sostenuti e non solo contrattualizzati, induce a ritenere che l’informativa debba riguardare i costi di tutte le garanzie offerte. Per quanto riguarda, invece, l’esposizione delle aliquote di costo, nulla sembra richiedere l’indicazione delle percentuali specifiche per ogni garanzia, ben potendosi ritenere sufficiente l’offerta di un valore unitario

8. Qualche dubbio rimane in merito ai prodotti di nuova immissione, posto che, diversamente da quanto previsto per i prodotti già esistenti (dove il riferimento è a costi reali e contabilizzati, in cui rientrano a che quelli per il collocamento delle garanzie opzionali effettivamente vendute), qui si deve guardare alle convenzioni distributive e dunque a costi futuri e solo in parte certi. In questo caso potrebbe essere ritenuto maggiormente conforme ad un principio di trasparenza dar conto della mera eventualità di costi provvigionali per quelle garanzie che il contraente potrebbe scegliere di non acquistare. Non si vuole con ciò avallare soluzioni drastiche o forse un poco formalistiche, tuttavia il dubbio si pone, sebbene, in assenza di diverse e più precise indicazioni dell’Autorità, si ritiene possibile optare per l’indicazione di un valore unitario come per i prodotti già commercializzati nell’esercizio precedente.

Queste alcune prime osservazioni sul campo in commento, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte di IVASS.

Alessandro Bugli, Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan - Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Stefano Centonze, Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan

3/12/2018

 
 

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