Rischi tailor made e set informativo: il regolamento Ivass 41/2018 tra dubbi e novità

Il regolamento IVASS 41/2018 e l'esito della relativa pubblica consultazione evidenziano importanti novità in materia di contratti tailor made e set informativo, ma lasciano spazio anche ad alcuni dubbi...

Alessandro Bugli

Come noto agli operatori, il 2 agosto sono stati licenziati i testi definitivi dei regolamenti sulla distribuzione e la trasparenza contrattuale in materia assicurativa (oltre a quello sul procedimento sanzionatorio). Come da regole, assieme ai testi definitivi l’Istituto ha dovuto dare risposta ai singoli quesiti e alle proposte di modifica degli stessi operatori posti in fase di pubblica consultazione a partire dal precedente mese di luglio.

Più di 650 pagine di esiti, a seconda della modalità di stampa, che hanno sicuramente imposto all’Istituto un lavoro di non trascurabile portata in vista della scadenza di recepimento della IDD il prossimo 1 ottobre 2018.

Questo immane lavoro, come da prassi, verrà analizzato pixel per pixel.

Nei giorni scorsi avevamo avuto modo di interessarci delle esenzioni per i soli “grandi rischi” dalla POG, dal set informativo (il successore del fascicolo informativo) e dalla home insurance. In quella occasione avevamo avuto modo di circostanziare il perimetro stretto dei grandi rischi, da non confondersi con le ipotesi comuni di polizze collettive dove un “contraente” di dimensioni patrimoniali e di struttura non trascurabile concludeva contratti nell’interesse di terzi futuri aderenti. Per esemplificare: una banca che dovesse stipulare una convenzione o polizza collettiva accessibile a condizioni di vantaggio da parte dei propri correntisti o potenziali tali. Il grande rischio, salvo per alcuni tipi di garanzia (es. trasporti ferroviari), va riletto come concetto di grande “assicurato”, per dimensioni di attivo o numero di dipendenti (v. art. 1, c. 1, lett. r, CAP). Non come grande “contraente” come nell’esempio che precede.


Senza diverse aperture, quindi, tutta la disciplina IDD avrebbe trovato naturale applicazione per la maggior parte delle soluzioni “collettive” di matrice assicurativa, sempre più comuni sul mercato italiano.

Con lucida apertura agli impatti di una simile impostazione, lavorando tra le “virgole” della normativa europea, l’Istituto consente una nuova deroga, formalmente limitata alla necessità di predisporre il set informativo (in soldoni, all’obbligo di predisporre DIP e DIP aggiuntivo).

L’impatto è notevole e commendevole, ma darà luogo a infiniti dubbi applicativi. Si legge nelle 650 pagine di esiti, senza che ciò trovi casa nella nuova regolamentazione che secondo IVASS: “I contratti c.d. ‘tailor made’, il cui contenuto è oggetto di una trattativa negoziale individuale, non sono soggetti all’obbligo di informativa precontrattuale né all’obbligo di pubblicazione sul sito dei DIP in quanto non sono prodotti propriamente ‘commercializzati’, ovvero distribuiti tra il pubblico. Per i contratti in forma collettiva, si precisa che a fronte dell’eventuale trattativa individuale contraente-impresa, se la copertura della polizza è successivamente oggetto di una commercializzazione standardizzata attraverso la messa a disposizione del prodotto ad una pluralità di potenziali aderenti, si applicherà la normativa sull’informativa precontrattuale”. 



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Successivamente, sub risposta ai commenti relativi all’art. 9 del nuovo regolamento 41, viene chiarito in tema di polizze collettive: “La disposizione … riguarda – per effetto del combinato con le norme sulla distribuzione - i contratti collettivi che comportano una libera adesione e il sostenimento in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dell’onere economico del premio. L’Istituto non intende regolare in via generale la categoria dei contratti assicurativi collettivi. Com’è noto, tale categoria non è disciplinata da norme primarie ed è costituita (non sempre con univoche conclusioni fra gli studiosi) da una molteplicità di tipi contrattuali estremamente eterogenea (ad es. le cd. polizze in abbonamento, le cd. polizze quadro/convenzione/normative, le polizze di flotte, ecc.), tutti aventi comunque quale unico denominatore la circostanza che il contenuto della copertura assicurativa è concordato e accettato da un unico soggetto (il contraente), mentre la copertura assicurativa riguarda un numero elevato di soggetti (o di circostanze di rischio ricorrenti), fra i quali potrebbe anche rientrare, ma non necessariamente lo stesso contraente. Come previsto dal regolamento sulla distribuzione assicurativa, richiamato dall’art. 9, l’Istituto intende in via principale ribadire e salvaguardare i diritti d’informazione precontrattuale e contrattuale, nonché di trasparenza, spettanti a ciascun ‘cliente’ che al fine di garantirsi liberamente (quindi avendo anche la possibilità di decidere in senso contrario o diverso) una copertura assicurativa (il cui contenuto sia già stato definito in un contratto assicurativo già concluso) sostenga in tutto o in parte il costo del premio. In proposito, tale costo del premio rileverà, oltre che nel caso in cui sia corrisposto direttamente all’impresa o all’intermediario, anche nell’ipotesi in cui sia corrisposto ai medesimi dall’aderente indirettamente, vale a dire a mezzo di altro soggetto, ciò tanto nel caso in cui quest’ultimo riceva le individuate somme dall’aderente, quanto nel caso in cui le trattenga da somme a vario titolo (ad esempio per un rapporto di lavoro) dovute all’aderente medesimo. Di conseguenza, oltre alle eccezioni … la disciplina qui prevista non troverà completa applicazione per i contratti assicurativi in forma collettiva in cui non si abbia una vera e propria adesione (nel senso che non si abbia la facoltà di decidere di ottenere o meno le garanzie assicurative) e/o non si sostenga direttamente o, nei termini sopra espressi, indirettamente il costo integrale o parziale del premio, esattamente individuato, avendosi per tali coperture una mera “iscrizione” del soggetto interessato. In tali ultimi casi, tuttavia, l’assicurato, escluso dai diritti d’informativa precontrattuale, avrà comunque diritto a ricevere, a richiesta, le condizioni contrattuali. Per la definizione di aderente v. art. 2 del Regolamento”. 

Dalla lettura dei diversi riscontri dell’Istituto pare potersi rilevare, a integrazione dell’analisi svolta nelle settimane scorse nel tempo della prima versione del regolamento posta alla pubblica consultazione, che:

  1. i contratti di assicurazione “tailor made”, non essendo oggetto di comune commercio,sono esentati dalla creazione di un set informativo dedicato(rientrano quasi sicuramente in questa definizione le polizze per flotte di autoveicoli – dove non si rientri nella definizione di grande rischio - o le coperture collettive per health&benefit dei dipendenti delle singole imprese, con alcuni momenti di attenzione, per quel che si dirà a breve);
  2. le polizze collettive sono escluse dall’incombente nelle ipotesi in cui: i) non siano “ad adesione”(cioè a fronte della contraenza collettiva, gli assicurati – i portatori del rischio – non abbiano facoltà di decidere se assicurarsi o meno; è questa ad esempio l’ipotesi del datore di lavoro che assicuri tutti i propri dipendenti per il rischio malattia, senza che questi possano decidere se aderire o meno alla garanzia. Ciò diversamente al caso più comune dove, a fronte di una contraenza collettiva, per essere garantiti sia necessario compilare e siglare un modulo di adesione); ii) non prevedano costi a carico dei singoli assicurati, cioè – questi ultimi – non sostengano direttamente o indirettamente il costo dell’assicurazione (e su quell’indirettamente lavoreremo per anni, ad esempio nei casi in cui si possa/debba ritenere che vi sia un ricarico occulto sulla componente non assicurativa in ipotesi di vendita abbinata).


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Apprezzando l’approccio dell’Istituto inteso a negare la necessità di un DIP e di un DIP aggiuntivo per soluzioni non accessibili al mercato, ma dedicate a un cliente o pochi clienti determinati, proprio per l’assenza della necessità di confrontare in termini standard la garanzia con altre di mercato, trattando di soluzioni – come detto – tailor made, due sono i dubbi che si pongono:

  1. qual è il limite della definizione di tailor made? La personalizzazione di una franchigia o di una singola clausola fa assurgere il contratto da standardizzato a tailor made? Questa operazione che normalmente esclude dalla definizione di manufactorer de facto l’intermediario che richieda simili modifiche (v. art. 3 Reg. 2017/2538), sarebbe sufficiente a evitare la predisposizione del set informativo;
  2. A fronte della necessità di predisporre il set informativo è corretto ritenere che non si debba nemmeno predisporre una POG, facendo leva sullo stesso articolo 3 del Regolamento richiamato per cui “la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientra […] nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi”?

La prima domanda sembra poter trovare risposta nella più banale considerazione per cui, se siamo al cospetto di una modifica di un contratto standard, è evidente che per lo stesso avremo un set informativo dedicato, quindi la deroga potrà essere riportata in un’appendice dedicata.

Sulla seconda domanda, la risposta sembra dover essere data in termini affermativi. Proprio in ragione del passaggio normativo richiamato. Non siamo infatti al cospetto di un “prodotto” assicurativo da portare all’interesse di un determinato target markete di cui gestire la distribuzione, bensì di una soluzione dedicata alle esigenze evidentemente manifestata da un singolo cliente, adeguato per definizione e creato per l’occasione.

In attesa di conoscere gli sviluppi.

Alessandro Bugli,  Area Assicurativa e Welfare Studio Legale Taurini&Hazan - Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

20/8/2018

 
 

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