Inserire i più giovani nel mercato del lavoro: quali novità dopo la Legge di Bilancio per il 2019?

Misure a sostegno dell'occupazione giovanile, a che punto siamo? Anche l'ultima Legge di Bilancio è intervenuta per incentivare l'occupazione dei più giovani: le novità più recenti in materia

Gabriele Fava

Negli ultimi anni, gli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile sono stati caratterizzati da strumenti di incentivazione diventati poi strutturali, attraverso l’introduzione di sgravi contributivi connessi alle nuove assunzioni, nonché attraverso la Garanzia Giovani, programma di matrice europea finalizzato ad arginare il fenomeno della disoccupazione degli under 29, attraverso importanti investimenti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, volti all’inserimento nel mercato del lavoro.

Si è posta proprio su tale solco, la L. n. 145/2019 - ossia la nuova Legge di Bilancio 2019 entrata in vigore lo scorso primo gennaio - introducendo, fra le tante novità, anche nuove misure per incentivare le assunzioni dei più giovani.

Di particolare interesse risulta l’introduzione di nuovi incentivi contributivi all’occupazione stabile. Questi si sommano, in maniera autonoma, agli sgravi previdenziali per l’assunzione di giovani under 30 già previsti dalla Legge di Bilancio 2018 e a quelli per il reclutamento di lavoratori under 35 introdotti con il Decreto Dignità. Gli incentivi in parola consentono al datore di lavoro privato di ottenere uno sgravio parziale triennale pari al 50% dei contributi previdenziali entro il limite massimo di 3.000,00 euro annui, con esclusione dei premi assicurativi INAIL contro gli eventi infortunistici e le malattie professionali.

Altra importante novità è l’incentivo a favore delle aziende che assumono giovani “eccellenti”. Con la suddetta previsione, i datori di lavoro privati possono godere di un incentivo economico a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato, da effettuarsi necessariamente nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca (includendo i laureati presso le università telematiche).

Nello specifico, però, i giovani neoassunti dovranno soddisfare i seguenti requisiti accademici: aver ottenuto il titolo di laurea con una votazione pari a 110 su 110 e lode e una media pari a 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età; oppure gli stessi devono risultare titolari di un dottorato di ricerca, ottenuto dall'1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.

L’incentivo varato dal Parlamento consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore ai 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 Euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio sarà cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Fermo restando l'esclusione del lavoro domestico, tale beneficio non risulta circoscritto a determinati profili o mansioni. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche: le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato), con conseguente riduzione dell'importo dello sgravio in misura proporzionale; i casi di trasformazione, occorsi nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione medesima).

È importante tenere in considerazione le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo che sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo), nonché dalle ipotesi di cui all'art. 24, c.4, del D.L. 83/2012. In particolare, in base a queste ultime ipotesi, il beneficio decade se: il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

È stata altresì prevista la proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno inizialmente introdotto con la Legge di Bilancio 2018 e consistente nell’esonero contributivo pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Si tratta di una misura volta a favorire l’occupazione in alcune aree disagiate del Mezzogiorno italiano e che la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato per l’anno in corso e per il 2020, con uno stanziamento di 500 milioni di euro per ciascun anno.

Anche per i suddetti anni tali misure possono consistere in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione). Tale agevolazione viene applicata esclusivamente nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Con riferimento agli incentivi per i contratti di apprendistato, è stato invece incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per l’ottenimento di una qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 5 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro solamente per 2019.

L’aumento è destinato al finanziamento dei percorsi formativi e i principali destinatari saranno, quindi, le scuole e gli istituti professionali regionali. Il beneficio in sé consisterà invece nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento.

Gabriele Fava, Socio Fondatore e Presidente dello Studio legale Fava & Associati​

21/3/2019

 
 
 

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