Decreto Crescita, i Fondi sanitari si confermano Enti non commerciali

Cambiare tutto per non cambiare nulla: il Decreto Crescita conferma la non commercialità dei fondi sanitari, che vengono così sottratti all'importante modifica (in verità mai divenuta operativa) operata dal Codice del Terzo Settore

Paolo Novati

I Fondi Sanitari traggono origine dal d.lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia Sanitaria) in attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421. I successivi d.m. del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e d.m. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 (Decreto Sacconi) hanno introdotto regole e incombenze dei fondi quali l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, la comunicazione al Ministero della Salute delle variazioni statutarie, del Regolamento, del Nomenclatore delle prestazioni e all’Agenzia delle Entrate di tutte le prestazioni erogate (dirette e indirette tramite polizza assicurativa) oltre a definire la normativa fiscale di riferimento. Sono quindi Enti nati in gran parte a seguito di accordi sindacali di categoria, aziendali, territoriali o tramite Regolamento Aziendale che iscrivono tutti i lavoratori interessati e seguono una propria normativa specifica sia operativa che fiscale del tutto diversa da imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, organizzazioni di volontariato, enti filantropi, reti associative, etc.

Ne consegue che finalità e scopi degli Enti del Terzo Settore (sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione e inclusione, etc.) sono del tutto diversi da quelli dei Fondi Sanitari, la cui mission è quella di erogare prestazioni integrative/aggiuntive e sostitutive rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Purtroppo, però, la Riforma del Terzo Settore del 2017 a opera del Governo Gentiloni, considerando di fatto i Fondi Sanitari quali Enti del Terzo Settore, creava notevoli problemi sopprimendo con l’art.89, comma 4 del D.lgs. 117/2017 il termine “assistenza” dal comma 3 dell’art. 148 del TUIR, che recitava: "Per le associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione extra-scolastica della persona non si considerano  commerciali". Non considerando che i Fondi Sanitari - i quali non sono enti di volontariato - non rientrano fra gli Enti del Terzo Settore, sopprimendo la parola “assistenziali”, la Riforma li ha quindi di fatto esclusi dagli enti non commerciali. Il che vuol dire che i contributi specifici incassati dagli Enti quale quota associativa diventano proventi di attività commerciale, con tutte le annesse problematiche fiscali.

C'è un però. La norma sarebbe dovuta diventare operativa dall'esercizio successivo a quello in cui sarà istituito il Registro degli Enti del Terzo Settore (verosimilmente dall'1 gennaio 2020); fortunatamente, il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) all'articolo 14 ha previsto la modifica dell'articolo 148, comma 3, del TUIR: "All’articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,»".

Il comma 3 dell'articolo 148 viene quindi ripristinato nella formula antecedente alla modifica operata (e - va precisato - mai divenuta operativa) dall'articolo 89, comma 4, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio del 2017 (Codice del Terzo Settore) confermando la "non commercialità" degli Enti che non sono ascrivibili al Terzo Settore, ma il cui fine sociale è l’erogazione di prestazioni di tipo assistenziale; caratteristica che contraddistingue i Fondi Sanitari.

Paolo Novati, Senior Advisor Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

16/5/2019

 
 
 

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