Sanità integrativa, è tempo di una nuova prospettiva?

La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha avviato un’indagine conoscitiva in materia di sanità integrativa con l’obiettivo di valutare un riordino della disciplina, anche introducendo il divieto di erogare prestazioni già comprese nei LEA ed eliminando le agevolazioni fiscali finora previste per i cosiddetti fondi “non doc”. Alcune considerazioni alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Anagrafe del Ministero della Salute

Michaela Camilleri

La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha recentemente avviato un’indagine conoscitiva in materia di fondi sanitari integrativi, programmando una serie di audizioni con i principali stakeholder del settore (associazioni, parti sociali, rappresentanti di fondi, compagnie di assicurazione e società di mutuo soccorso che operano in ambito sanitario, professionisti ed esperti, ecc.) da svolgersi entro la fine di aprile 2019. L’indagine, come si evince dal programma della Commissione, si pone l’obiettivo di valutare l’opportunità di ridimensionare il sistema della sanità integrativa, anche nell’ottica di introdurre il divieto esplicito per i fondi sanitari di erogare prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal SSN, ovvero quelle già ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché di eliminare le agevolazioni fiscali finora riconosciute ai fondi cosiddetti “non doc”.

Esistono infatti due tipologie di fondi sanitari definite dalla legge:

  • I fondi cosiddetti "doc" (o fondi di tipo A), istituiti dall'art. 9 del d.Lgs. 502/1992, erogano solo prestazioni integrative del SSN non comprese nei LEA e rimborsano la quota di costi a carico dell’assistito per il ricorso al SSN (ad esempio i ticket). Tali forme di assistenza sanitaria integrativa godono di un regime fiscale agevolato che permette la deducibilità dei contributi versati fino a 3.615,20 euro all’anno. Resta valida la possibilità per l'aderente di detrarre la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico;
  • I fondi cosiddetti "non doc" (o fondi di tipo B), definiti dall'art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir come "enti casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali", possono erogare anche prestazioni sostitutive del SSN. Al fine di poter beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali dei fondi "doc”, devono dimostrare di aver destinato almeno il 20% delle risorse annuali (c.d. soglia delle risorse vincolate) a prestazioni sociali e sanitarie verso soggetti non autosufficienti (temporanei o permanenti) e/o odontoiatriche.

La Commissione sembrerebbe, dunque, voler ridurre il campo d’azione e i benefici fiscali dei fondi “non doc” che non hanno i requisiti previsti dal decreto legislativo n.502 del 1992.

Eppure, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi tenuta presso il Ministero della Salute ed elaborati dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel Sesto Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, i fondi “non doc” rappresentano ben il 97% dei fondi attestati nell’anno 2017 (anno fiscale 2016): su un totale di 322 fondi, 313 sono di tipo B e solo 9 di tipo A. Guardando alla serie storica disponibile, il divario tra le due tipologie di fondi è sempre rimasto rilevante e, al lieve aumento del numero dei fondi puramente integrativi (dai 3 del 2013 ai 9 del 2017), si è registrato un più significativo e progressivo incremento del numero dei fondi “misti” (dai 273 del 2013 ai 313 nel 2017).

Dal punto di vista delle adesioni, poi, l’intero sistema dei fondi integrativi conta 10,616 milioni di iscritti, ma solo 11 mila aderiscono a quelli di tipo A. Le risorse erogate agli iscritti sono state pari a 2,328 miliardi di euro per i fondi di tipo B e 1,3 milioni per i fondi di tipo A. Un altro dato estremamente significativo è che, in totale (fondi di tipo A e fondi di tipo B), le risorse destinate per l’erogazione delle prestazioni incluse nei LEA costituiscono il 68% delle risorse totali (1,574 miliardi di euro) contro il 32% di spesa per prestazioni extra LEA (755 milioni di euro).

Fonte: Sesto Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali


È indubbia la necessità di una valutazione dei profili normativi, di vigilanza e di tutela degli iscritti nell’attuale sistema di sanità integrativa poiché, a oggi, manca una “legge quadro” che disciplini la materia al pari di quanto avviene già per i fondi di previdenza complementare. Ma limitare le prestazioni erogabili ai soli ambiti extra LEA ed eliminare la fiscalità di favore degli iscritti vorrebbe dire rinunciare a quanto costruito culturalmente e contrattualmente in questi ultimi 26 anni. Oltretutto è la stessa Commissione, nel suo programma, a riconoscere che i fondi integrativi si sono rivelati nel tempo “le uniche forme risolutive del problema dell’inaccessibilità alle cure e all’assistenza e come l’unica forma di superamento delle difficoltà in cui versa il sistema pubblico di tutela della salute”. Il che è assolutamente coerente con la situazione demografica e finanziaria del nostro Paese: da un lato, il progressivo invecchiamento della popolazione genererà pesanti ricadute economiche sul sistema sanitario pubblico che difficilmente potranno essere superate senza il contributo dei cittadini attraverso la partecipazione ai fondi sanitari integrativi (si vedano le proiezioni di spesa della Ragioneria Generale dello Stato riportate nelle figure che seguono); dall’altro, le esigenze di finanza pubblica non lasceranno ampi margini per un ulteriore aumento della spesa per welfare nel suo complesso (pensioni, sanità e assistenza) che ha già raggiunto dimensioni poco sostenibili. Dall’analisi di questi primi dati emerge chiaramente come il modello di fondo esclusivamente integrativo del SSN originariamente delineato dal d.Lgs. 502/1992 sia stato superato nella realtà dei fatti dalla preferenza della collettività per la soluzione “mista” di fondo integrativo e duplicativo.

Fig. 1 - L’evoluzione della spesa sanitaria pubblica

Fonte: Rapporto «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario», RGS, luglio 2018. Previsioni reference scenario

 

Fig. 2 - L’evoluzione della spesa pubblica per la non autosufficienza

Fonte: Rapporto «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario», RGS, luglio 2018. Previsioni reference scenario

Michaela Camilleri, Area Previdenza e Finanza Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

07/03/2019

 
 

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