L'interpretazione autentica di Ivass sul conto corrente separato: alcune riflessioni

Attraverso una lettera al mercato dello scorso novembre, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è intervenuto sulle problematiche della separazione patrimoniale ex art. 117 del Codice delle Assicurazioni: i principali spunti di riflessione che emergono dai chiarimenti interpretativi forniti dall'IVASS  

Carlotta Mattioli

Dalla lettura del bollettino delle sanzioni IVASS agli intermediari risulta evidente che la sanzione maggiormente irrorata è quella relativa al non corretto utilizzo del conto corrente separato ex art. 117 del CAP (Codice Assicurazioni Private). Da qui, forse, la necessità di una lettera al mercato. Dei 5 temi affrontati nella lettera, il punto di maggior impatto è certamente l’ultimo che tocca l’argomento dell’utilizzo delle carte di credito prepagate per il pagamento dei premi.

Da tempo è uso degli intermediari (e in particolare di quelli attivi nel mondo della RC Auto) di agevolare l’acquisto della migliore polizza per il proprio cliente (soprattutto se l’acquisto si fa online) effettuando l’operazione utilizzando la propria carta di credito ricaricabile e procedere, prima o dopo, all’incasso della provvista o del premio da parte del proprio cliente conformemente al dettato nel regolamento ISVAP n. 5/2006. E’ la prima volta che IVASS si pronuncia ufficialmente in materia rifiutando decisamente la legittimità di tale uso.

Queste le motivazioni: la carta di credito prepagata non essendo collegata al conto corrente separato non è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa in materia di separazione patrimoniale e non tutela l’inammissibilità di azioni e l’impignorabilità propria dei conti correnti separati. Oltre a non esserci quindi le dovute garanzie l’art. 54 comma 2 del Regolamento 5/2006 non permette versamenti temporanei delle somme destinate a prestazioni assicurative su conti diversi dal conto corrente art. 117.

Da intermediario sorgono però alcune domande/riflessioni e più che una perplessità rispetto a quanto indicato da IVASS:

  • L'utilizzo delle prepagate dovrebbe forse essere distinto in funzione della concreta operatività dell'intermediario. Se il broker non ha potere di incasso per conto dell'impresa, non avendo di conseguenza l'obbligo del conto separato, potrebbe utilizzare la prepagata?
  • In più, nel caso in cui si discute, il versamento non è effettuato "temporaneamente" su un conto diverso, il pagamento è ricevuto direttamente su un conto diverso da quello separato. Ci si chiede perché invece il pagamento in contanti dovrebbe ritenersi più sicuro, potendo il broker da regolamento n. 5 “tenere in tasca” i soldi per qualche giorno. Forse che la mia tasca è più sicura di una prepagata accreditata su un conto corrente non separato?
  • Quando, poi, l’intermediario è contraente di collettiva siamo sicuri che quanto ricevuto dall’aderente (magari su prepagata) sia necessariamente da versare su conto corrente separato, essendo il contraente (intermediario in questo caso) obbligato in proprio verso l'impresa?

Passando oltre, forse il tema vero attiene alla possibile censura per l’intermediario che “anticipi” il premio per conto del suo cliente. Se l’operazione fosse generalizzata verso il pubblico, non starebbe esercitando una sorta di “finanziamento” riservato a istituti a ciò dedicati? In termini più generali e al di là di queste riflessioni, la nota di IVASS reca con sé una necessaria “riorganizzazione” dei processi per taluni intermediari che hanno fatto di tale uso una pratica quotidiana. Direi, peraltro, organizzazione di non trascurabile impatto anche sui risultati di produzione.

Detto questo, ripercorriamo ora gli altri punti affrontati nella lettera.

L’art 117 del CAP comma 1 e art. 54 commi 1 e 2 del regolamento ISVAP n. 5/2006 erano già alquanto espliciti in merito alle finalità e ai movimenti che possono essere registrati sul conto corrente separato: unicamente premi pagati all’intermediario o somme relative a risarcimenti o pagamenti dovuti dalle imprese assicurative. IVASS al punto 2.1 della sua lettera sottolinea nuovamente tale imperativo, ma ritengo importante l’indicazione che sullo stesso conto separato possano confluire anche le somme ricevute a titolo di consulenza se correlata al pagamento del premio per l’emissione del contratto; come per esempio la “notula” che viene emessa da taluni intermediari al momento dell’emissione di una polizza RC Auto. Per mera praticità, ossia evitare di far fare al cliente i bonifici su due diversi conti correnti, tale pratica era già in uso presso gli intermediari, ma un riconoscimento ufficiale della bontà della pratica da parte del Regolatore è sicuramente apprezzata.

Condivisibile la precisazione - benchè fosse chiaramente esplicitato nella normativa di riferimento - che nessun pagamento di operazioni non assicurative (bollette, affitti, ecc.) potrà essere eseguito valendosi del conto corrente separato; pratica comune, quest’ultima, tra gli intermediari.

Per quanto attiene al pagamento di provvigioni ad altri intermediari (sempre relativamente all’attività di intermediazione effettuata su polizze i cui premi sono transitati da detto conto separato), al di là dell’apertura all’utilizzo del conto corrente separato fatto in nota, sempre meglio dal punto di vista operativo riversare tutte le provvigioni afferenti alla polizza (attive e passive) sul conto corrente operativo e procedere al pagamento delle provvigioni passive all’altro intermediario direttamente da quest’ultimo conto corrente.

L’Istituto raccomanda poi di accertarsi che le condizioni della banca siano conformi con quanto disposto dall’art. 117 del CAP (impignorabilità, insequestrabilità delle somme depositate) nonché di consentire la tracciabilità e di tenere evidenza della compensazioni fra crediti e debiti verso il medesimo assicurato. Infatti, nessun dubbio dovrà mai sorgere in sede di verifica o nei rapporti con la Compagnia quanto alla natura delle portata delle operazioni svolte.

Il penultimo punto della lettera è relativo al valore delle fideiussione sostitutiva del conto corrente separato. Due almeno le letture – non autentiche – che si sono alternate nel tempo quanto all’importo della fideiussione in caso di plurimandato. Le due ipotesi contrapposte erano:

  1. Il calcolo del 4% del valore della fideiussione con il minimo di € 15.000 (valore che sarà aggiornato post recepimento di IDD) viene effettuato sul valore complessivo dei premi intermediati e relativi ai diversi mandati;
  2. Il calcolo del 4% del valore della fideiussione dovrà tener conto del volume di premi della o delle compagnie mandanti per cui non si utilizza il c/c separato; sempre con il minimo di € 15.000 detto.

IVASS, a conti fatti, accoglie la prima lettura, in quanto la seconda si rivelerebbe nella pratica non rispettosa della cautele volute dalla legge.

Questa lettura potrebbe essere condivisa solo ove il calcolo del 4% di tutti i premi incassati in caso di plurimandato tenesse conto dei soli premi per cui si ha potere di incasso e per quelli per cui la compagnia preponente non chieda di versare i premi direttamente su un conto corrente separato proprio dell’intermediario o della stessa impresa. Se così non fosse, verrebbero in fatto a cumularsi troppe garanzie: fideiussione, conto corrente separato, art. 118 CAP e fondo di garanzia (per i brokers).

Quanto poi alle sezioni E, resta irrisolto il dubbio se le stesse debbano avere un conto corrente separato anche nel caso in cui l’intermediario principale abbia già una sua fidejussione, la normativa di riferimento (art. 55 del Reg. 5) non fa infatti espresso riferimento ad intermediari della sezione E (ma solo alle sezioni A, B e D).

Al di là di queste valutazioni, resta il fatto che per molti intermediari l’ottenimento della fidejussione è difficoltosa e sensibilmente onerosa; così, nella pratica, la maggior parte degli intermediari non ha alternative al conto corrente separato.

Carlotta Mattioli, Ceo & General Manager April Italia 

16/1/2018

 
 

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