Legge di Bilancio 2018: le novità per gli investitori istituzionali

La Legge di Bilancio 2018 introduce vari provvedimenti che impattano sull'attività degli investitori istituzionali italiani: quali le principali novità riguardanti Fondi pensione, Casse professionali, Fondi sanitari e Fondazioni di Origine Bancaria?

Paolo Novati

Anche quest’anno il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario successivo e il bilancio pluriennale per il prossimo triennio introducono provvedimenti relativi all’attività degli investitori istituzionali: Fondi pensione, Casse professionali, Fondi sanitari e Fondazioni di Origine Bancaria.

I Fondi pensione sono in particolare gli enti oggetto del maggior numero di provvedimenti, finalizzati ad aiutarne lo sviluppo e a migliorarne prestazioni e gestione. Innanzitutto, si è avviato il processo di adeguamento dei fondi pensione dedicati ai dipendenti pubblici a quelli dei lavoratori privati parificandone il trattamento fiscale e prevedendo (sia pure per i nuovi assunti a partire dal 2019) la possibilità di adesione tramite forme di silenzio-assenso e possibilità di opting-out. A ciò si aggiunge l’estensione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) anche ai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione loro dedicati agevolando di conseguenza la possibilità di flessibilità al pensionamento.

Scopo della RITA è dunque aiutare economicamente - tramite l'erogazione di un reddito -  gli iscritti in attesa di raggiungere l'età pensionabile e in particolar modo: 

  1. lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  2. lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La nuova prestazione gode inoltre di incentivi fiscali simili alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA (sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione o una quota parte dello stesso) venga tassata tramite ritenuta a titolo d'imposta applicando un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. 

Sempre per quanto riguarda i Fondi pensione complementari si evidenziano poi nel dettaglio le seguenti novità:

  • la destinazione dei contributi aggiuntivi alle ordinarie di modalità di finanziamento previsti da contrattazione collettiva o da normative ai fondi pensione negoziali territoriali di riferimento esistenti. Questo nel caso il lavoratore non sia già iscritto a un fondo pensione e non esprima alcuna scelta esplicitamente richiestagli nei quali casi la destinazione di detti contributi sarà il fondo di cui è già aderente o quello cui confluisce il TFR tacito;​
  • la soppressione di Fondinps con decorrenza dalla data determinata da un emanando decreto dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze. In sostituzione verrà individuata la forma pensionistica alla quale far affluire il TFR tacito individuata fra i fondi negoziali di maggiori dimensione;
  • l’inclusione fra  gli investimenti qualificati, che godono dell’esenzione da imposte sul reddito, di quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati/originate tramite piattaforme di prestito per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto da Banca d’Italia o operanti in Italia in quanto autorizzati in altri Stati UE.

Per le Casse professionali si evidenziano invece due provvedimenti da lungo attesi, a cominciare dall'esclusione dal rischio bail-in, che eviterà agli enti di vedere i propri conti correnti intaccati in caso di crisi degli istituti bancari; dal 2020 gli interventi non dovranno poi rispettare i vincoli della revisione della spesa (spending review): un provvedimento che registra uno slittamento di due anni rispetto a quanto si chiedeva per un contributo “controverso”, che nel 2015 ha portato all’erario 10,8 milioni di euro (cifra non certo imponente) ma che, d'altra parte, rimarca il carattere privatistico degli enti. 

Se per i Fondi sanitari la Legge di Bilancio prevede per i lavoratori delle province autonome di Trento e Bolzano e aderenti a fondi nazionali la possibilità di passare - tramite specifici accordi - a un fondo territoriale o aziendale, purché con prestazioni non inferiori a quelle previste da quello di provenienza, per le Fondazioni di Origine Bancaria viene introdotto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta 2018-2020 per la promozione di welfare di comunità attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie richiesti dagli enti locali, dagli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del terzo settore. Il contributo sarà assegnato in base all’ordine temporale con cui le Fondazioni comunicano all’ACRI l’impegno a effettuare le erogazioni in quegli ambiti. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili: 100 milioni di euro all’anno per il 2019, 2020 e 2021.

Paolo Novati, Senior Advisor Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

15/1/2018

 
 

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