Obiettivo pensione unica: la ricongiunzione

La carriera di un lavoratore può essere caratterizzata da attività diverse con conseguente iscrizione a Casse previdenziali differenti. Al fine di garantire al lavoratore una pensione unica soccorrono alcuni istituti diretti a colmare quelle scoperture assicurative, per poter rendere lineare l’intero percorso del lavoratore...
 

La carriera di un lavoratore può essere caratterizzata da attività diverse con conseguente iscrizione a Casse previdenziali differenti. Al fine di garantire al lavoratore una pensione unica soccorrono alcuni istituti diretti a colmare quelle scoperture assicurative, per poter rendere lineare l’intero percorso del lavoratore. Tra questi istituti possiamo ricordare i riscatti, la contribuzione figurativa, la riunione di servizi, la contribuzione volontaria,  la ricongiunzione e la totalizzazione. Nonostante lo scenario lavoristico sia decisamente mutato rispetto al passato, con l’introduzione da parte del legislatore di figure lavorative assai variegate, gli istituti previdenziali, almeno per ora, non hanno subito pari attenzione.

Facciamo il punto sulla ricongiuzione. Questo istituto, regolato dalle Leggi 29/1979 e 45/1990, permette al lavoratore che ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse di trasferire tutti i singoli periodi in una sola gestione che calcolerà la pensione come un unico trattamento. Ciò può avvenire solo a domanda e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore a qualsiasi titolo e che non siano stati già utilizzati per liquidare una pensione. Una volta trasferiti i contributi al fondo di destinazione essi vengono considerati come se fossero sempre stati versati in tale fondo, dando diritto alla liquidazione della pensione in base ai requisiti di tale ultimo fondo.

In particolare l’art. 1 della L. 29/79 disciplina la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive. L’art. 2, della stessa legge, regolamenta una diversa ipotesi di ricongiunzione per la quale il lavoratore, che possa far valere contribuzioni nella gestione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero in forme obbligatorie sostitutive alla stessa ovvero ancora nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’INPS, può, a sua scelta, chiedere di ricongiungere tutti i contributi nella gestione in cui risulti iscritto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ovvero in un’altra gestione nella quali vanti una anzianità di almeno otto anni di contribuzione effettiva. Ai sensi della L. 45/1990 è possibile ricongiungere periodi di contribuzione esistenti presso varie casse di previdenza per i liberi professionisti esistenti presso differenti gestioni ovvero con quelli esistenti presso gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Alla luce del D.L. 201/2011 che ha soppresso l’INPDAP la Gestione Dipendenti Pubblici è oggi una gestione autonoma dell’INPS.

Tutte le forme di ricongiunzione sono sempre a titolo oneroso.  Infatti il legislatore con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto importanti novità in tema di ricongiunzione che sono state recepite nella Circolare INPS n. 142 del 5 novembre 2010.  Una volta accolta la domanda infatti viene determinato l’importo del pagamento e i termini per il versamento che può essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento ovvero in forma rateale con un pagamento iniziale di tre rate e una rateizzazione complessiva non superiore alla metà dei periodi ricongiunti.

Pertanto la ricongiunzione di atteggia alla stregua di un investimento per il lavoratore che potrà decidere, in relazione alla valutazione della conseguente convenienza economica, se ricongiungere o meno i periodi contributivi.  Una volta ricongiunti i periodi al lavoratore viene riconosciuto un unico trattamento pensionistico nella Cassa di destinazione il cui calcolo può risultare particolarmente vantaggioso.

 

Massimiliano Gorgoni

22/04/2014

Ricongiunzione e totalizzazione: quando, come e a chi conviene?
Se ne parla alla GNP Giovedì 15 Maggio, 14.00-14.30

 

 

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